Art. 3.
(Disposizioni finanziarie).

      1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato:

          a) per l'articolo 1, in 96.000 euro per il 2006, in 225.000 euro per il 2007, in

 

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360.000 euro per il 2008 e in 496.000 euro a decorrere dal 2009;

          b) per l'articolo 2, in 900.000 euro per il 2006 e in 1.728.000 euro a decorrere dal 2007.

      2. Al complessivo onere di cui al comma 1, valutato in 996.000 euro per il 2006, 2.007.000 euro per il 2007, 2.142.000 euro per il 2008 e 2.278.000 euro a decorrere dal 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.